26 maggio 2012

Esami di idoneità? No grazie!

E' davvero tanto tempo che non scrivo.
Come lcerte forse hanno intuito, è da un po che lavoro sui programmi da presentare, e verso marzo ho incominciato a pensare a queste benedette esami che abbiamo "obbligo" di richiedere per i nostri figli.

Da anni sentivo il brontolio sottovoce dei tanti homeschooler che insiste da una parte "ma circolari ministeriali non sono leggi" e da altri parti " forse no, ma sono normativi, e quindi ..."

E quindi? 

Ho fatto i miei compiti, da brava apprendente, e ho fatto un po di ricerche con l'aiuto di molti amici, nuovi e non,. Il risultato? Ho capito  che gli esami di idoneità annuali NON sono obbligatorie ma un nostro diritto. Lo so, lo so,  chi mi legge ora forse sta cascando dal pero, o forse no! Le notizie spesso viaggiono come il fuoco...

Ho letto, verso marzo sulla lista di Sandra Dodd, che bisogna conoscere bene le leggi e  normativi per poter fare scuola famigliare seguendo tracce diverse del programma ministeriale  e quasi mentre pensavo, è vero, devo riprovare a leggere tutto quanto, una mia amica mi contatta un poco alarmata perche la scuola le aveva informato che l'esame di idoneità non era una "semplice" verifica ma un vero e proprio esame di 4 giorni su tutte le materie con un consiglio di classe di 6 professori.  Io le ho detto quello che sapevo (pochissimo) che includeva la solita lagna di "ma gli esami non sono obbligatorie perche ...le circolari ministeriali non sono leggi ma non so come convincere nessuno di questo."  Io ero convinta, perche, dai, bisogna ammettere che è meglio credere nelle fate che no, ma non avevo nessuna idea come provare che esistono le fate, voglio dire, che gli esami non sono obbligatorie  anche  al caro dirigente scolastico che trovi.

Mia amica, L, ha avuto poi l'idea brillante di leggere qualche documento che si pouò trovare in giro (davvero lo penso, anche se sembra ovvio a voi, scommetto che non avete mai provato di leggere una circolare ministeriale!)...e ha trovato una circolare che ha convinto il suo dirigente che effettivamente era così, l'esame di idoneità è usato o per formalizzare la carriera scolastica dello studente o per stabilire il livello dell'apprendimento dello studente quando desidera rientrare nella scuola statale o paritaria.  Ero veramente sorpresa e merivigliata: allora era vero che esistono le fate! E chissà se era possibile convincere anch'io il nostro Dirigente Scolastico la stessa cosa.

Intanto, per prepararmi mentalmente, ho incominciato a leggere le circolari ministeriali che ci riguardano. E ho voluto specificamente educarmi sulla gerarchia delle normativi che ci sono nella legislazione italiana (voglio dire, che cavolo è una circolare ministeriale).

Ho scoperto molte cose e questa lettera per mio dirigente è il risultato (ringrazio con molta cuore Daniela, Laura, Luciana, e Paola per tutto il sostegno e aiuto che mi hanno dato):


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Alcune Domande Importanti


Ogni aprile, per chi ha scelto di praticare la scuola famigliare, arriva il momento di dover fare richiesta per l'esame di idoneità per i loro figli.
Questa procedura di dover fare richiesta per l'esame di idoneità è conosciuta a tutte le famiglie che hanno scelto di seguire personalmente l'educazione dei loro bambini invece di delegare quest'obbligo e diritto allo Stato, anche se in maniera disuguale da distretto in distretto scolastico. Ci sono Dirigenti Scolastici che accettano un colloquio informale con studente e genitore, altri che accettano di visionare un portfolio dei lavori fatti dal bambino, invece ci sono altri Dirigenti che obbligano a sottoporre il bambino o la bambina ad un'esame d'idoneità ogni anno della durata di 2 a 4 giorni con la presenza di 6 insegnanti.
Un'attenta lettura dei vari decreti ministeriali, e la costituzione e i suoi articoli aggiunti, e prendendo in considerazione l'importanza che un circolare deve garantire la legittimità legale degli atti che prescrive*(vedi nota alla fine), si capisce chiaramente che è legittimo chiedere, in qualunque anno, un'esame di idoneità per formalizzare la carriera scolastica (rispettando l'eta' anagrafica del bambino/anno scolastico) ma non e' MAI obbligatorio.
Infatti, risulta che e` almeno dal 2008 che le circolari vorrebbero imporre un'interpretazione assai diversa, considerando obbligatorio l'esame annuale di idoneità per coloro che scelgono l'istruzione parentale per i loro figli.
Questa procedura è affermato di anno in anno dalle circolari ministeriali che lo sostengono "ai sensi dell'art.1, comma 4 del decreto legislativo n. 76/2005".
Questo decreto legislativo, tra altre cose, semplicemente riafferma il diritto costituzionalmente garantito dei genitori di ricorrere all'istruzione privata o familiare per l'assolvimento legittimo del diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e il cui articolo 1, comma 4, pone per l'esercizio di questa scelta l'unica condizione che i genitori, o chi ne fa le veci, devono annualmente dimostrare di averne le capacità tecnica ed economica.
Eppure la circolare del 2008 afferma con citazione di questo decreto legislativo che i studenti proveniente da istruzione parentale sono obbligati ogni anno di sottoporsi ad esame di idoneità:
"Gli alunni provenienti da istruzione familiare, qualora non si iscrivano ad alcuna scuola statale o paritaria, sono obbligati, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto legislativo n. 76/2005, a sottoporsi ogni anno ad esame di idoneità per la classe successiva a quella corrispondente all'anno di corso per la quale sono stati istruiti, nei limiti di età prescritti dal precedente comma. Per contro, gli alunni che frequentano scuola non statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame di idoneità solamente nel caso in cui intendano iscriversi a scuole statali o paritarie, nonché al termine della scuola primaria per il passaggio alla scuola secondaria di I grado."
Invece se guardiamo una circolare ministeriale del 7 febbraio, 2006, Prot.n. 1147 vediamo che anch'essa interpreta l'art. 1, comma 4 del decreto legislativo n. 76/2005, ma in maniera completamente diversa e a mio avviso, corretta:
"Ciò premesso, si chiarisce ulteriormente che l'istruzione possa essere impartita, in piena legittimità e quindi in regime di non sanzionabilità, oltre che nelle scuole statali e paritarie anche attraverso i genitori o chi ne fa le veci o con la frequenza di scuole private non paritarie. Ovviamente da ciò non discende che le scuole interessate rilascino titoli di studio aventi valore legale che sono di esclusiva competenza delle scuole statali e paritarie. E' del tutto evidente che la certificazione del percorso scolastico, secondo le scansioni previste dall'ordinamento, non può che essere rimessa ad un accertamento da operare mediante esami di idoneità gestiti esclusivamente da scuole statali o paritarie. Da questo punto di vista appare, altresì, evidente che la formalizzazione della carriera scolastica degli studenti interessati soggiace al superamento dell'esame di idoneità stesso. 
A maggior ragione l'esame di idoneità si rende obbligatorio nell'ipotesi in cui l'alunno voglia rientrare nell'ordinario circuito formativo, cessando dalla scuola familiare o dalla frequenza della scuola privata non paritaria. "
Si noti che entrambe citano lo stesso decreto legislativo (cioe' quello del 15 aprile 2005, n.76 di cui ho parlato sopra) che dice in riferimento a chi pratica la scuola famigliare nel articolo 1.4:
" I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli."
Le circolari ministeriali più recenti che parlano di esami di idoneità sono sia la Circolare Ministeriale n.4, prot.n. 240 del 15 Gennaio, 2010/ sia quella n.35, del 26 marzo 2010.
Il primo si legge così:
"b) Modalita` di assolvimento
L'iscrizione e la frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado costituiscono obbligo. Tale obbligo puo` essere assolto non solo con la frequenza di scuole statali e paritarie, ma anche attraverso l'istruzione familiare. In questo caso, il minore e` tenuto a sostenere, ogni anno l'esame di idoneita`.
Coloro che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei minori soggetti all'obbligo di istruzione devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola del territorio di residenza apposita dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere capacita` tecnica o economica per provvedervi. Il dirigente medesimo ha l'onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.
"Il rischio di mancato assolvimento dell'obbligo di istruzione a partire dalla scuola del primo ciclo e' oggi motivo di rilevante preoccupazione; aspetti nuovi dell'evasione scolastica rendono necessaria una vigilanza attenta e continua rispetto all'istruzione famigliare e alla frequenza di scuole non statali e non paritarie (anche con rinnovata attenzione agli esami di idoneita'), nonche' a nuovi fenomeni emergenti legati ai processi immigrazione, allo sfruttamento del lavoro minorile e alle nuove poverta', di cui si hanno evidenze soprattutto nei contesti metropolitani.
Al fine di far fronte a tali fenomeni, l'Amministrazione assicurera' accuratezza nel lavoro di vigilanza e tempestivita' negli interventi, in coerenza con quanto, tra l'altro, previsto dal Regolamento recante norme in materia di adempimento del'obbligo di istruzione (DM 22 agosto 2007)." Poi continua: "I dirigenti scolastici, soprattutto degli istituti di istruzione secondaria di primo grado, effettueranno le necessarie verifiche, rilevaranno i casi e le ragioni di inosservanza, attiveranno tutti le iniziative e le misure che dovessero rendersi necessarie, ivi comprese le segnalazioni alle autorita' competenti."
Evidenziando così la necessità della giusta vigilanza su eventuali fenomeni di mancato assolvimento dell'obbligo di istruzione.


Il decreto ministeriale citato al interno si trova al indirizzo web


Nella seconda circolare n.35, del 26 marzo 2010, come in quello n.4 citato subito sopra, se prima cita e spiega correttamente quali sono le modalità in cui si possa adempire l'obbligo scolastico, reiterando che con la scelta di adempire l'obbligo tramite l'istruzione parentale: "I genitori, o coloro che ne fanno le veci, che intendano provvedere direttamente all'istruzione degli obbligati, devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e darne comunicazione, all’inizio di ogni anno scolastico, alla competente autorità (dirigente scolastico di una delle scuole statali del territorio di residenza) che provvede agli opportuni controlli (art. 111 D.L.vo n. 297/1994; art. 1, comma 4, D.L.vo 15 aprile 2005, n. 76)," e di nuovo, subito dopo asserisce senza alcun riferimento legislativo che i soggetti obbligati a sostenere gli esami di idoneità ogni anno sono coloro che assolvono all'obbligo con istruzione parentale.
Entrambe le circolari rilevano chiaramente l'incoerenza legislative che cerco di delineare in questa lettera.
Ritengo che imporre l'esame di idoneità è una strategia scelta dal MIUR per fare controlli su eventuali fenomeni di mancato assolvimento dell'obbligo di istruzione. Pero la legislazione parla molto chiaramente al riguardo: l'obbligo è assolto se i genitori dichiarano l'intento di adoperare la facoltà dell'istruzione parentale ogni anno presso l'istituto scolastico del suo distretto a gennaio/febbraio lasciando che le competenti autorita` provvedano all'eventuale controllo, senza imporre l'obbligo e senza precisare le modalita' di un'esame di stato. Infatti legislativamente la garanzia dell'assolvimento del dovere all'istruzione avviene attraverso la dimostrazione dei genitori "di averne la capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli."
A quel che mi risulta, c'è un'enorme confusione a riguardo dell'utilizzo corretto dell'esame d'idoneità: l'esame di idoneità sarebbe un metodo di misurare il livello di apprendimento che lo studente ha conseguito per poter reinserirlo nella scuola pubblica e suo utillizzo annuale sarebbe un metodo per chi sceglie l'istruzione parentale, o la scuola privata non paritaria a formalizzare la carriera scolastico del studente; invece sembra che lo si sta adottando in modo non legittimato dalla legge per dissuadere l'evasione scolastico, utilizzando poi come prove d'esame quelle stabilite dai docenti dell'istituto presso il quale si sostiene la prova, anche in assenza di richiesta di rientro nella scuola statale. Si tratta quindi di prove in totale aderenza ai programmi ministeriali, fatta salva l'autonomia scolastica dei singoli istituti (ed eventuali sperimentazioni ministeriali approvate) ma senza spazi di autonomia per chi fa scuola familiare, interpretando sempre erroneamente che la scelta dell'educazione parentale se non segue il percorso della scuola pubblica in termini di programmi, sia *evasione scolastica*. Risulta evidente la incongruenza di tale esame per lo studente i cui genitori sono intenti di offrire un'educazione che non segue in maniera precisa il percorso didattico della Scuola Statale anche se gli intenti e obbiettivi possono essere simili.
E` condivisibile che la garanzia dell’assolvimento del dovere all’istruzione deve essere accertato (come da legge) anche annualmente, ma queste modalità andrebbero ripensate.
Si giunge poi all'assurdo che le medesime scelte didattiche siano accettabili per scuole private - quindi lo stato stesso riconosce che sono ammissibili e nell'interesse del minore - ma non lo siano in un regime di scuola familiare.
Sicuramente è auspicabile un controllo annuale sia per giustezza che per legge per accertare che il bambino è effettivamente seguito, educato, istruito e che non è mandato a lavorare a cottimo, ne maltrattato, ne abusato. Ma le strategia per poterlo effettuare sono tanti e andrebbero concordate caso per caso senza imporre al bambino e agli stessi commissari e dirigenti scolastici delle prove d'esame rigide, che non valorizzano il lavoro svolto ne offrono un'esperienza formativa al bambino.
Se, come diversi legali ai quali mi sono rivolto mi hanno confermato, l'obbligo di sostenere un esame di idoneità non sussiste legislativamente per chi sceglie di adempire l'obbligo scolastico tramite l'istruzione parentale e non intende fare lo studente rientrare nella scuola statale/paritaria per l'anno successivo, si può altrettanto concludersi che è legittimato dalla legge un'eventuale decisione dalla famiglia di non adoperare la facoltà di "richiedere l'esame di idoneità."
Vorrei avere una conferma sui seguenti punti:
Se si rinuncia a fare domanda per l'esame di idoneità e quindi non si sostiene l'esame, quando si vuole rientrare nel percorso scolastico o è giunto il momento per sostenere l'esame di licenza media, le requisiti di ammissione sono come è scritto nel circolare ministeriale n. 35, del 26 marzo 2010?
"L’iscrizione agli esami di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta della scuola primaria e per la classe prima della scuola secondaria di primo grado é consentita a coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 31 dicembre 2010, rispettivamente, il sesto, il settimo, l’ottavo, il nono e il decimo anno di età (art. 4, comma 8, O.M. n. 90/2001).
L’iscrizione agli esami di idoneità per le classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado é consentita (art. 11, comma 5, D.L.vo n. 59/2004):
- a coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 30 aprile 2010, rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della scuola secondaria di primo grado,
- nonché a coloro che abbiano conseguito il predetto titolo, rispettivamente, da almeno uno o due anni. "
Se invece decidiamo di rinunciare alle idoneità a livello di scuola secondaria di 1 grado, possiamo chiedere di sostenere l'esame di licenza media solo al compimento dei 16 anni, o anche a 14 pur non avendo l'ammissione alla classe terza della secondaria di 1 grado (sempre come descritto nel circolare ministeriale n. 35, del 26 marzo 2010)?
E' ammissibile che uno studente che riceve la sua educazione tramite l'istruzione famigliare scelga di sostenere l'esame di licenza media ai compimento dei 16 anni se i genitori ritenessero giusto così?
E se lo studente non ha bisogno della licenza media ma vorrebbe invece accedere alla scuola secondaria di 2 grado e in particolare alla classe corrispondente alla sua età, quali sono le norme che si applicano?
E` altrettanto importante stabilire quali sono gli obblighi reali del Dirigente Scolastico, visto che sia il decreto legislativo n. 76/2005 sia le ultime circolari parlano di "opportuni controlli" e "eventuali verifiche", se il Dirigente Scolastico è libero di scegliere le modalità
-per controllare le capacità tecniche o economiche dei genitori
-per controllare l'adempimento dell'obbligo scolastico
Altro punto importantissimo stabilire, qualora lo studente vorrebbe un'esame di idoneità anche se non intende rientrare nella scuola statale/paritaria, quali siano i parametri concesso al Dirigente Scolastico per quest'esame? Spesso quando si sceglie di non delegare il diritto/obbligo di educare i propri figli allo Stato lo si fa perché vorrebbe continuare a lungo termine, adoperando metodologie che sono spesso in contrasto diretto a quello utilizzato dalla scuola statale. Sarebbe di enorme aiuto per le commissioni d'esame avere chiarezza quando si trovano di dover valutare percorsi scolastici distinti dal programma ministeriale della classe corrispondente.
Quali sono i criteri e i margini di autonomia della commissione e del dirigente di una scuola statale nel preparare una prova d'esame di idoneità?
E nel decidere una procedura di valutazione e docimologica?
Come si potrebbe scrivere il verbale relativo a una prova d'esame del genere, a tutela di tutti e senza incorrere in dichiarazioni false o impugnabili ma enunciando i fatti:
-la scelta di un curricolo distinto da quello ministeriale (che non è stato sottoposto ad approvazione ministeriale semplicemente perché tale opzione non è prevista )
-il desiderio di continuare di adempire l'obbligo scolastico tramite l'istruzione parentale
-la necessità di un'esame che mostra l'idoneità per proseguire con il programma personalizzato.
Ringrazio in anticipo chi prende in considerazione questi riflessioni importanti e delicate.


Melissa D


*E` generalmente risaputo ormai che una circolare ministeriale non può impugnare a terzi ciò che la legge non dice. Ciò appare quanto mai condivisibile visto il diverso percorso formativo di tali tipi di atti, per cui è lecito ritenere che non possano creare precetti oppure imporre condizioni o concedere ammissioni non contenute nella legge. Nel saggio dal titolo "Le Circolari e l'Ordinamento Giuridico," l'autrice, la dott.ssa Silvia Nicodemo, dichiara: "avendo carattere interpretativo e non normativo, prive di rilevanza esterna, non sarebbero impugnabili da parte dei terzi." Dice inoltre che la circolare ministeriale "potrà avere contenuto interpretativo, contenendo istruzioni, che avranno rilevanza secondo i principi applicabili ai rapporti tra funzionari amministrativi, obbligando il destinatario in quanto riproduttiva ed esplicativa di norme giuridiche con ciò escludendosene la portata normativa e, conseguentemente, l’obbligatorietà per il contribuente.
Quando non avrà tale contenuto e funzione essa non potrà definirsi propriamente circolare: sarà atto diverso, di volta in volta amministrativo generale o normativo (23), ma per assumere legittimamente questa funzione dovrà essere accompagnato anche dalle garanzie proprie di quegli atti. "
Inoltre, esistono ormai varie sentenze della Corte di Cassazione che affermano il seguente principio di diritto, come citato dal seguente sentenza, Sezioni unite civili, Sentenza 2, novembre 2007, n. 23031: "Alla luce delle considerazioni svolte può, pertanto, affermarsi il seguente principio di diritto: «La circolare con la quale l'Agenzia delle Entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contenga una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati perché vi si uniformino, esprime esclusivamente un parere dell'amministrazione non vincolante per il contribuente, e non è, quindi, impugnabile né innanzi al giudice amministrativo, non essendo un atto generale di imposizione, né innanzi al giudice tributario, non essendo atto di esercizio di potestà impositiva». Va, pertanto, dichiarato il difetto assoluto di giurisdizione con la conseguente cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. La particolarità e complessità della fattispecie giustifica la compensazione delle spese dell'intero giudizio."


5 commenti:

  1. Caspita! stai facendo un lavoro eccellente. Le notizie che riporti in questi tuoi post sono di immenso valore per chi sta pensando alla scuola familiare. Ti ringrazio tantissimo per aver condiviso il tuo lavoro di ricerca e informazione. Di cuore, Anna

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  2. scusa mi è venuto male il mio risposto! riprovo!
    grazie mille, anna! la mia speranza è che si possa dialogare con l'istituzioni, cioè con i dirigenti scolastici, in modo che chi vuole approcciarsi all'educazione diversamente non viene accusato di negligenza ne evasione, ma che venga rispettato.Un dialogo che viene incontro anche agli obblighi e doveri dei dirigenti scolastici, in modo che tutti possano giovare anziche lottare, biasimare o peggio.

    xxmelissa

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  3. Grazie per aver commentato un mio post... mi fermerò a quattro perché già il piccolo è stato un regalo speciale che la vita mi ha fatto! Ma ti ammiro moltissimo e il quinto non mi dispiacerebbe. :)

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  4. You are doing a great job. Your posts are helping a lot of homeschoolers. Keep sharing!

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