E' davvero tanto tempo che non scrivo.
Come lcerte forse hanno intuito, è da un po che lavoro sui programmi da presentare, e verso marzo ho incominciato a pensare a queste benedette esami che abbiamo "obbligo" di richiedere per i nostri figli.
Da anni sentivo il brontolio sottovoce dei tanti homeschooler che insiste da una parte "ma circolari ministeriali non sono leggi" e da altri parti " forse no, ma sono normativi, e quindi ..."
E quindi?
Ho fatto i miei compiti, da brava apprendente, e ho fatto un po di ricerche con l'aiuto di molti amici, nuovi e non,. Il risultato? Ho capito che gli esami di idoneità annuali NON sono obbligatorie ma un nostro diritto. Lo so, lo so, chi mi legge ora forse sta cascando dal pero, o forse no! Le notizie spesso viaggiono come il fuoco...
Ho letto, verso marzo sulla lista di Sandra Dodd, che bisogna conoscere bene le leggi e normativi per poter fare scuola famigliare seguendo tracce diverse del programma ministeriale e quasi mentre pensavo, è vero, devo riprovare a leggere tutto quanto, una mia amica mi contatta un poco alarmata perche la scuola le aveva informato che l'esame di idoneità non era una "semplice" verifica ma un vero e proprio esame di 4 giorni su tutte le materie con un consiglio di classe di 6 professori. Io le ho detto quello che sapevo (pochissimo) che includeva la solita lagna di "ma gli esami non sono obbligatorie perche ...le circolari ministeriali non sono leggi ma non so come convincere nessuno di questo." Io ero convinta, perche, dai, bisogna ammettere che è meglio credere nelle fate che no, ma non avevo nessuna idea come provare che esistono le fate, voglio dire, che gli esami non sono obbligatorie anche al caro dirigente scolastico che trovi.
Mia amica, L, ha avuto poi l'idea brillante di leggere qualche documento che si pouò trovare in giro (davvero lo penso, anche se sembra ovvio a voi, scommetto che non avete mai provato di leggere una circolare ministeriale!)...e ha trovato una circolare che ha convinto il suo dirigente che effettivamente era così, l'esame di idoneità è usato o per formalizzare la carriera scolastica dello studente o per stabilire il livello dell'apprendimento dello studente quando desidera rientrare nella scuola statale o paritaria. Ero veramente sorpresa e merivigliata: allora era vero che esistono le fate! E chissà se era possibile convincere anch'io il nostro Dirigente Scolastico la stessa cosa.
Intanto, per prepararmi mentalmente, ho incominciato a leggere le circolari ministeriali che ci riguardano. E ho voluto specificamente educarmi sulla gerarchia delle normativi che ci sono nella legislazione italiana (voglio dire, che cavolo è una circolare ministeriale).
Ho scoperto molte cose e questa lettera per mio dirigente è il risultato (ringrazio con molta cuore Daniela, Laura, Luciana, e Paola per tutto il sostegno e aiuto che mi hanno dato):
-->
Alcune
Domande Importanti
Ogni
aprile, per chi ha scelto di praticare la scuola famigliare, arriva
il momento di dover fare richiesta per l'esame di idoneità per i
loro figli.
Questa
procedura di dover fare richiesta per l'esame di idoneità è
conosciuta a tutte le famiglie che hanno scelto di seguire
personalmente l'educazione dei loro bambini invece di delegare
quest'obbligo e diritto allo Stato, anche se in maniera disuguale da
distretto in distretto scolastico. Ci sono Dirigenti Scolastici che
accettano un colloquio informale con studente e genitore, altri che
accettano di visionare un portfolio dei lavori fatti dal bambino,
invece ci sono altri Dirigenti che obbligano a sottoporre il bambino
o la bambina ad un'esame d'idoneità ogni anno della durata di 2 a 4
giorni con la presenza di 6 insegnanti.
Un'attenta
lettura dei vari decreti ministeriali, e la costituzione e i suoi
articoli aggiunti, e prendendo in considerazione l'importanza che un
circolare deve garantire la legittimità legale degli atti che
prescrive*(vedi nota alla fine),
si capisce chiaramente che è legittimo chiedere, in qualunque anno,
un'esame di idoneità per formalizzare la carriera scolastica
(rispettando l'eta' anagrafica del bambino/anno scolastico) ma non e'
MAI obbligatorio.
Infatti,
risulta che e` almeno dal 2008 che le circolari vorrebbero imporre
un'interpretazione assai diversa, considerando obbligatorio l'esame
annuale di idoneità per coloro che scelgono l'istruzione parentale
per i loro figli.
Questa
procedura è affermato di anno in anno dalle circolari ministeriali
che lo sostengono "ai sensi dell'art.1, comma 4 del decreto
legislativo n. 76/2005".
Questo
decreto legislativo, tra altre cose, semplicemente riafferma il
diritto costituzionalmente garantito dei genitori di ricorrere
all'istruzione privata o familiare per l'assolvimento legittimo del
diritto-dovere all'istruzione e alla formazione e il cui articolo 1,
comma 4, pone per l'esercizio di questa scelta l'unica condizione che
i genitori, o chi ne fa le veci, devono annualmente dimostrare di
averne le capacità tecnica ed economica.
Eppure
la circolare del 2008 afferma con citazione di questo decreto
legislativo che i studenti proveniente da istruzione parentale sono
obbligati ogni anno di sottoporsi ad esame di idoneità:
"Gli
alunni provenienti da istruzione familiare, qualora non si iscrivano
ad alcuna scuola statale o paritaria, sono
obbligati, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto
legislativo n. 76/2005, a sottoporsi ogni anno ad esame di idoneità
per la classe successiva a quella corrispondente all'anno di corso
per la quale sono stati istruiti, nei limiti di età prescritti dal
precedente comma. Per contro, gli alunni che frequentano scuola non
statale e non paritaria hanno l'obbligo di sottoporsi ad esame di
idoneità solamente nel caso in cui intendano iscriversi a scuole
statali o paritarie, nonché al termine della scuola primaria per il
passaggio alla scuola secondaria di I grado."
Invece
se guardiamo una circolare ministeriale del 7 febbraio, 2006, Prot.n.
1147 vediamo che anch'essa interpreta l'art. 1, comma 4 del decreto
legislativo n. 76/2005, ma in maniera completamente diversa e a mio
avviso, corretta:
"Ciò
premesso, si chiarisce ulteriormente che l'istruzione possa essere
impartita, in piena legittimità e quindi in regime di non
sanzionabilità, oltre che nelle scuole statali e paritarie anche
attraverso i genitori o chi ne fa le veci o con la frequenza di
scuole private non paritarie. Ovviamente da ciò non discende che le
scuole interessate rilascino titoli di studio aventi valore legale
che sono di esclusiva competenza delle scuole statali e paritarie. E'
del tutto evidente che la certificazione del percorso scolastico,
secondo le scansioni previste dall'ordinamento, non può che essere
rimessa ad un accertamento da operare mediante esami di idoneità
gestiti esclusivamente da scuole statali o paritarie. Da questo punto
di vista appare, altresì, evidente che la formalizzazione della
carriera scolastica degli studenti interessati soggiace al
superamento dell'esame di idoneità stesso.
A maggior ragione
l'esame di idoneità si rende obbligatorio nell'ipotesi in cui
l'alunno voglia rientrare nell'ordinario circuito formativo, cessando
dalla scuola familiare o dalla frequenza della scuola privata non
paritaria. "
Si
noti che entrambe citano lo stesso decreto legislativo (cioe' quello
del 15 aprile 2005, n.76 di cui ho parlato sopra) che dice in
riferimento a chi pratica la scuola famigliare nel articolo 1.4:
"
I genitori, o chi ne fa le veci, che intendano provvedere
privatamente o direttamente all'istruzione dei propri figli, ai fini
dell'esercizio del diritto-dovere, devono dimostrare di averne la
capacità tecnica o economica e darne comunicazione anno per anno
alla competente autorità, che provvede agli opportuni controlli."
Le
circolari ministeriali più recenti che parlano di esami di idoneità
sono sia la Circolare Ministeriale n.4, prot.n. 240 del 15 Gennaio,
2010/ sia quella n.35, del 26 marzo 2010.
Il
primo si legge così:
"b)
Modalita` di assolvimento
L'iscrizione
e la frequenza della scuola primaria e della scuola secondaria di
primo grado costituiscono obbligo. Tale obbligo puo` essere assolto
non solo con la frequenza di scuole statali e paritarie, ma anche
attraverso l'istruzione familiare. In questo caso, il minore e`
tenuto a sostenere, ogni anno l'esame di idoneita`.
Coloro
che intendano provvedere in proprio all'istruzione dei minori
soggetti all'obbligo di istruzione devono rilasciare al dirigente
scolastico della scuola del territorio di residenza apposita
dichiarazione, da rinnovare anno per anno, di possedere capacita`
tecnica o economica per provvedervi. Il dirigente medesimo ha
l'onere di accertare la fondatezza di tale dichiarazione.
"Il
rischio di mancato assolvimento dell'obbligo di istruzione a partire
dalla scuola del primo ciclo e' oggi motivo di rilevante
preoccupazione; aspetti nuovi dell'evasione scolastica rendono
necessaria una vigilanza attenta e continua rispetto all'istruzione
famigliare e alla frequenza di scuole non statali e non paritarie
(anche con rinnovata attenzione agli esami di idoneita'), nonche' a
nuovi fenomeni emergenti legati ai processi immigrazione, allo
sfruttamento del lavoro minorile e alle nuove poverta', di cui si
hanno evidenze soprattutto nei contesti metropolitani.
Al
fine di far fronte a tali fenomeni, l'Amministrazione assicurera'
accuratezza nel lavoro di vigilanza e tempestivita' negli interventi,
in coerenza con quanto, tra l'altro, previsto dal Regolamento recante
norme in materia di adempimento del'obbligo di istruzione (DM 22
agosto 2007)." Poi continua: "I dirigenti scolastici,
soprattutto degli istituti di istruzione secondaria di primo grado,
effettueranno le necessarie verifiche, rilevaranno i casi e le
ragioni di inosservanza, attiveranno tutti le iniziative e le misure
che dovessero rendersi necessarie, ivi comprese le segnalazioni alle
autorita' competenti."
Evidenziando
così la necessità della giusta vigilanza su eventuali fenomeni di
mancato assolvimento dell'obbligo di istruzione.
Il
decreto ministeriale citato al interno si trova al indirizzo web
Nella
seconda circolare n.35, del 26 marzo 2010, come in quello n.4 citato
subito sopra, se prima cita e spiega correttamente quali sono le
modalità in cui si possa adempire l'obbligo scolastico, reiterando
che con la scelta di adempire l'obbligo tramite l'istruzione
parentale: "I genitori, o coloro che ne fanno le veci, che
intendano provvedere direttamente all'istruzione degli obbligati,
devono dimostrare di averne la capacità tecnica od economica e
darne comunicazione, all’inizio di ogni anno scolastico, alla
competente autorità (dirigente scolastico di una delle scuole
statali del territorio di residenza) che provvede agli opportuni
controlli (art. 111 D.L.vo n. 297/1994; art. 1, comma 4, D.L.vo 15
aprile 2005, n. 76)," e di nuovo, subito dopo asserisce senza
alcun riferimento legislativo che i soggetti obbligati a sostenere
gli esami di idoneità ogni anno sono coloro che assolvono
all'obbligo con istruzione parentale.
Entrambe
le circolari rilevano chiaramente l'incoerenza legislative che cerco
di delineare in questa lettera.
Ritengo
che imporre l'esame di idoneità è una strategia scelta dal MIUR per
fare controlli su eventuali fenomeni di mancato assolvimento
dell'obbligo di istruzione. Pero la legislazione parla molto
chiaramente al riguardo: l'obbligo è assolto se i genitori
dichiarano l'intento di adoperare la facoltà dell'istruzione
parentale ogni anno presso l'istituto scolastico del suo distretto a
gennaio/febbraio lasciando che le competenti autorita` provvedano
all'eventuale controllo, senza imporre l'obbligo e senza precisare le
modalita' di un'esame di stato. Infatti legislativamente la garanzia
dell'assolvimento del dovere all'istruzione avviene attraverso la
dimostrazione dei genitori "di averne la capacità tecnica o
economica e darne comunicazione anno per anno alla competente
autorità, che provvede agli opportuni controlli."
A
quel che mi risulta, c'è un'enorme confusione a riguardo
dell'utilizzo corretto dell'esame d'idoneità: l'esame di idoneità
sarebbe un metodo di misurare il livello di apprendimento che lo
studente ha conseguito per poter reinserirlo nella scuola pubblica e
suo utillizzo annuale sarebbe un metodo per chi sceglie l'istruzione
parentale, o la scuola privata non paritaria a formalizzare la
carriera scolastico del studente; invece sembra che lo si sta
adottando in modo non legittimato dalla legge per dissuadere
l'evasione scolastico, utilizzando poi come prove d'esame quelle
stabilite dai docenti dell'istituto presso il quale si sostiene la
prova, anche in assenza di richiesta di rientro nella scuola statale.
Si tratta quindi di prove in totale aderenza ai programmi
ministeriali, fatta salva l'autonomia scolastica dei singoli istituti
(ed eventuali sperimentazioni ministeriali approvate) ma senza spazi
di autonomia per chi fa scuola familiare, interpretando sempre
erroneamente che la scelta dell'educazione parentale se non segue il
percorso della scuola pubblica in termini di programmi, sia *evasione
scolastica*. Risulta evidente la incongruenza di tale esame per lo
studente i cui genitori sono intenti di offrire un'educazione che non
segue in maniera precisa il percorso didattico della Scuola Statale
anche se gli intenti e obbiettivi possono essere simili.
E`
condivisibile che la garanzia dell’assolvimento del dovere
all’istruzione deve essere accertato (come da legge) anche
annualmente, ma queste modalità andrebbero ripensate.
Si
giunge poi all'assurdo che le medesime scelte didattiche siano
accettabili per scuole private - quindi lo stato stesso riconosce che
sono ammissibili e nell'interesse del minore - ma non lo siano in un
regime di scuola familiare.
Sicuramente
è auspicabile un controllo annuale sia per giustezza che per legge
per accertare che il bambino è effettivamente seguito, educato,
istruito e che non è mandato a lavorare a cottimo, ne maltrattato,
ne abusato. Ma le strategia per poterlo effettuare sono tanti e
andrebbero concordate caso per caso senza imporre al bambino e agli
stessi commissari e dirigenti scolastici delle prove d'esame rigide,
che non valorizzano il lavoro svolto ne offrono un'esperienza
formativa al bambino.
Se,
come diversi legali ai quali mi sono rivolto mi hanno confermato,
l'obbligo di sostenere un esame di idoneità non sussiste
legislativamente per chi sceglie di adempire l'obbligo scolastico
tramite l'istruzione parentale e non intende fare lo studente
rientrare nella scuola statale/paritaria per l'anno successivo, si
può altrettanto concludersi che è legittimato dalla legge
un'eventuale decisione dalla famiglia di non adoperare la facoltà di
"richiedere l'esame di idoneità."
Vorrei
avere una conferma sui seguenti punti:
Se
si rinuncia a fare domanda per l'esame di idoneità e quindi non si
sostiene l'esame, quando si vuole rientrare nel percorso scolastico o
è giunto il momento per sostenere l'esame di licenza media, le
requisiti di ammissione sono come è scritto nel circolare
ministeriale n. 35, del 26 marzo 2010?
"L’iscrizione
agli esami di idoneità per le classi seconda, terza, quarta e quinta
della scuola primaria e per la classe prima della scuola secondaria
di primo grado é consentita a coloro che abbiano compiuto o
compiano, entro il 31 dicembre 2010, rispettivamente, il sesto, il
settimo, l’ottavo, il nono e il decimo anno di età (art. 4, comma
8, O.M. n. 90/2001).
L’iscrizione
agli esami di idoneità per le classi seconda e terza della scuola
secondaria di primo grado é consentita (art. 11, comma 5, D.L.vo n.
59/2004):
-
a coloro che abbiano compiuto o compiano, entro il 30 aprile 2010,
rispettivamente, l'undicesimo e il dodicesimo anno di età e che
siano in possesso del titolo di ammissione alla prima classe della
scuola secondaria di primo grado,
-
nonché a coloro che abbiano conseguito il predetto titolo,
rispettivamente, da almeno uno o due anni. "
Se
invece decidiamo di rinunciare alle idoneità a livello di
scuola secondaria di 1 grado, possiamo chiedere di sostenere l'esame
di licenza media solo al compimento dei 16 anni, o anche a 14 pur non
avendo l'ammissione alla classe terza della secondaria di 1 grado
(sempre come descritto nel circolare ministeriale n. 35, del 26 marzo
2010)?
E'
ammissibile che uno studente che riceve la sua educazione tramite
l'istruzione famigliare scelga di sostenere l'esame di licenza media
ai compimento dei 16 anni se i genitori ritenessero giusto così?
E
se lo studente non ha bisogno della licenza media ma vorrebbe invece
accedere alla scuola secondaria di 2 grado e in particolare alla
classe corrispondente alla sua età, quali sono le norme che si
applicano?
E`
altrettanto importante stabilire quali sono gli obblighi reali del
Dirigente Scolastico, visto che sia il decreto legislativo n. 76/2005
sia le ultime circolari parlano di "opportuni controlli" e
"eventuali verifiche", se il Dirigente Scolastico è
libero di scegliere le modalità
-per
controllare le capacità tecniche o economiche dei genitori
-per
controllare l'adempimento dell'obbligo scolastico
Altro
punto importantissimo stabilire, qualora lo studente vorrebbe
un'esame di idoneità anche se non intende rientrare nella scuola
statale/paritaria, quali siano i parametri concesso al Dirigente
Scolastico per quest'esame? Spesso quando si sceglie di non delegare
il diritto/obbligo di educare i propri figli allo Stato lo si fa
perché vorrebbe continuare a lungo termine, adoperando metodologie
che sono spesso in contrasto diretto a quello utilizzato dalla scuola
statale. Sarebbe di enorme aiuto per le commissioni d'esame avere
chiarezza quando si trovano di dover valutare percorsi scolastici
distinti dal programma ministeriale della classe corrispondente.
Quali
sono i criteri e i margini di autonomia della commissione e del
dirigente di una scuola statale nel preparare una prova d'esame di
idoneità?
E
nel decidere una procedura di valutazione e docimologica?
Come
si potrebbe scrivere il verbale relativo a una prova d'esame del
genere, a tutela di tutti e senza incorrere in dichiarazioni false o
impugnabili ma enunciando i fatti:
-la
scelta di un curricolo distinto da quello ministeriale (che non è
stato sottoposto ad approvazione ministeriale semplicemente perché
tale opzione non è prevista )
-il
desiderio di continuare di adempire l'obbligo scolastico tramite
l'istruzione parentale
-la
necessità di un'esame che mostra l'idoneità per proseguire con il
programma personalizzato.
Ringrazio
in anticipo chi prende in considerazione questi riflessioni
importanti e delicate.
Melissa
D
*E`
generalmente risaputo ormai che una circolare ministeriale non può
impugnare a terzi ciò che la legge non dice. Ciò appare quanto mai
condivisibile visto il diverso percorso formativo di tali tipi di
atti, per cui è lecito ritenere che non possano creare precetti
oppure imporre condizioni o concedere ammissioni non contenute nella
legge. Nel saggio dal titolo "Le Circolari e l'Ordinamento
Giuridico," l'autrice, la dott.ssa Silvia Nicodemo, dichiara:
"avendo carattere interpretativo e non normativo, prive di
rilevanza esterna, non sarebbero impugnabili da parte dei terzi."
Dice inoltre che la circolare ministeriale "potrà avere
contenuto interpretativo, contenendo istruzioni, che avranno
rilevanza secondo i principi applicabili ai rapporti tra funzionari
amministrativi, obbligando il destinatario in quanto riproduttiva ed
esplicativa di norme giuridiche con ciò escludendosene la portata
normativa e, conseguentemente, l’obbligatorietà per il
contribuente.
Quando non avrà tale contenuto e funzione essa non
potrà definirsi propriamente circolare: sarà atto diverso,
di volta in volta amministrativo generale o normativo (23), ma per
assumere legittimamente questa funzione dovrà essere accompagnato
anche dalle garanzie proprie di quegli atti. "
Inoltre,
esistono ormai varie sentenze della Corte di Cassazione che affermano
il seguente principio di diritto, come citato dal seguente sentenza,
Sezioni unite civili, Sentenza 2, novembre 2007, n. 23031: "Alla
luce delle considerazioni svolte può, pertanto, affermarsi il
seguente principio di diritto: «La circolare con la quale l'Agenzia
delle Entrate interpreti una norma tributaria, anche qualora contenga
una direttiva agli uffici gerarchicamente subordinati perché vi si
uniformino, esprime esclusivamente un parere dell'amministrazione non
vincolante per il contribuente, e non è, quindi, impugnabile né
innanzi al giudice amministrativo, non essendo un atto generale di
imposizione, né innanzi al giudice tributario, non essendo atto di
esercizio di potestà impositiva». Va, pertanto, dichiarato il
difetto assoluto di giurisdizione con la conseguente cassazione senza
rinvio della sentenza impugnata. La particolarità e complessità
della fattispecie giustifica la compensazione delle spese dell'intero
giudizio."